La sentenza penale produce il c.d. “effetto di vincolo” nel giudizio civile di risarcimento del danno solo quando ricorrono congiuntamente tra loro tre condizioni: la sentenza penale è stata pronunciata in esito a dibattimento,il danneggiato si è costituito parte civile (ovvero è stato messo nelle condizioni di farlo), la domanda di risarcimento, in sede civile, è stata proposta dalla vittima nei confronti dell’imputato (ovvero di altro soggetto che abbia comunque partecipato al giudizio penale nella veste di responsabile civile). Ne consegue che la sentenza penale non ha alcuna efficacia vincolante per il giudice civile laddove non vi sia coincidenza soggettiva tra le parti del processo penale e quelle del processo civile di risarcimento (nel caso di specie, è stata esclusa l’efficacia vincolante della sentenza penale di assoluzione del personale medico nel giudizio civile per il risarcimento del danno promosso dal paziente nei confronti della sola casa di cura).
Riferimenti normativi
Codice di Procedura Penale, art.652
Conformi
Cass. civ., sez. III, 12.03.2015, n. 4929