Il contraente non inadempiente che agisca in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno non può, successivamente, proporre una domanda volta a conseguire una pronuncia di recesso con ritenzione della caparra confirmatoria o pagamento del doppio della stessa, stante l’incompatibilità strutturale e funzionale tra la ritenzione della caparra e la domanda di risarcimento. Dunque, la parte che, agendo giudizialmente, proponga l’istanza di risoluzione del contratto per poi trasformarla, all’occorrenza e nell’ipotesi in cui i pretesi danni siano inferiori al doppio della caparra, in domanda di recesso, incorre in una forma di abuso processuale che il disposto di cui all’art.1385 c.c. mira a prevenire, in relazione alla particolare funzione della caparra, quale liquidazione anticipata e convenzionale del danno, volta ad evitare l’instaurazione di un giudizio contenzioso, pacificamente frustrata qualora, alla parte che abbia preferito affrontare gli oneri connessi all’azione risarcitoria per ottenere un più cospicuo ristoro, fosse poi consentito di modificare la propria strategia difensiva.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 1385
Conformi
Cass. civ., sez. II, 6.03.2012,n. 3474