L’obbligazione del terzo datore di ipoteca, quale “garante” di una obbligazione di terzi, appare omologa all’istituto della fideiussione, ove il fideiussore garantisce con il proprio patrimonio la obbligazione altrui. Né una sostanziale diversità tra i due istituti può inferirsi solamente dalla diversa natura della garanzia prestata,reale nella dazione di ipoteca da parte del terzo, personale nella fideiussione,atteso che tale differenziazione attiene piuttosto alla indicazione dell ‘oggetto della garanzia (uno o più singoli beni determinati nella dazione di ipoteca, l’intero patrimonio del garante nella fideiussione). Da tali considerazioni risulta possibile, in attuazione del principio di applicazioneestensiva delle norme aventi medesima ratio,applicare il disposto di cui al secondo periodo del primo comma dell’art.184 l.f., che esclude l’effetto esdebitatorio ai terzi che si sono direttamente obbligati con i creditori del debitore ammesso alla procedura di concordato preventivo,anche alla fattispecie della costituzione di ipoteca da parte del terzo. Conclusivamente,deve affermarsi il principio secondo cui il terzo datore di ipoteca non può invocare la falcidia concordataria nei confronti del creditore ipotecario che richieda l’integrale pagamento, sicché  quest’ultimo  va quindi  soddisfatto  in modo integrale  con i soli limiti della capienza del bene ipotecato.

Riferimenti normativi

R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.184

Conformi

Cass. Sez. Un. n. 3022/2015