Il termine di 5 giorni lavorativi previsto all’art. 65 del CCNL Tessili per l’irrogazione del licenziamento in seguito alla contestazione disciplinare deve essere considerato, alla stregua dei criteri ermeneutici ex art. 1362 c.c.perentorio ed il mancato rispetto del predetto termine assume rilievo in quanto rilevatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all’esercizio della facoltà di recesso.

riferimentinormativi

Art. 67 CCNL TESSILI

Art. 1362 c.c.