In caso di rifiuto a trattenere i contributi sindacali dalle buste paga dei propri lavoratori iscritti ad un sindacato, è competente il Giudice del luogo dove vengono elaborate le buste paga. Per la legittimazione attiva, in tema di repressione della condotta antisindacale, è legittimata l’associazione che abbia una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolga attività sindacale su tutto o su ampia parte del territorio nazionale, mentre non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali; non devono confondersi a tal fine la legittimazione prevista dall’art. 28 Legge 300/70, con i requisiti richiesti dall’art. 19 della medesima legge per la costituzione dirappresentanze sindacali. L’art. 19 richiede la sottoscrizione di contratti collettivi, l’art. 28 non prevede invece analogo requisito. La mancata trattenuta dei contributi sindacali costituisce un comportamento antisindacale;il referendum del 1995 abrogativo del secondo comma dell’art. 26 dello statuto dei Lavoratori e il susseguente D.P.R. 313/9 non hanno determinato un divieto di riscossione di quote associative sindacali, ma è soltanto venuto meno il relativo obbligo, sicchè i lavoratori nell’esercizio dell’autonomia prevista e mediante la cessione del credito possono chiedere al datore di trattenere sulla retribuzione i contributi sindacali.

riferimenti normativi

art. 28 Legge 300/70

art. 19 Legge 300/70

art.19 c.p.c.

art. 1260 c.c.

conformi

Cass. n° 21368/08

Cass. S.U. 28269/05