La committente è obbligata in solido con la società appaltatrice che omette il versamento dei contributi in favore di lavoratori utilizzati dalla società appaltatrice per l’esecuzione di lavori in appalto.

La società committente non può eccepire la decadenza biennale del diritto di credito vantato dall’Inps in quanto la decadenza ex art. 29 D.Lgs. 276/03 è applicabile solo ai diritti pretesi dal lavoratore e non anche gli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali. L’esclusione degli enti previdenziali dall’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 29 è determinato in ragione del principio di autonomia del rapporto giuridico previdenziale che intercorre tra ente di previdenza e datore di lavoro. Né il datore di lavoro può eccepire il beneficium excussionis in quanto detto beneficio opera in sede esecutiva.

riferimenti normativi

art. 29 D.Lgs. 276/03

legge 35/12

conformi

cass. 6532/14

cass. 11861/11

cass. 15036/05