Al fine dell’invalidità del negozio giuridico (nel caso di specie, donazione) per incapacità naturale non è necessaria la prova che il soggetto, nel momento del compimento dell’atto,versava in uno stato patologico tale da farne venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche: è, di contro, sufficiente accertare
che tali facoltà erano perturbate al punto da impedire al soggetto una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Conformi
Cass.civ., sez. III, 8.02.2012, n. 1770
Cass.civ., sez. II, 8.06.2011, n. 12532
Cass. civ., sez. II, 28.03.2002, n. 4539
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Incapacità naturale del donante – Prova per presunzioni – Ammissibilità
La prova dell’incapacità naturalepuò essere data con ogni mezzo o in base a indizi e presunzioni, che anche dasoli possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Codice Civile, art. 2729
Conformi
Cass. civ., sez. II, 28.03.2002, n. 4539
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Incapacità naturale del donante – Prova perpresunzioni – Certificazioni della Commissione medica – Ammissibilità
In tema di capacità del donante e, quindi, di validità ed efficacia della donazione, l’incapacità naturale,quale causa d’annullamento del negozio giuridico, è desumibile anche dalla certificazione della Commissione medica, seppur se anteriore alla stipula dell’atto e volta esclusivamente alla valutazione della domanda di invalidità pensionistica, proposta dal medesimo soggetto poi divenuto donante.
Riferimenti normativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Codice Civile, art. 2729
Conformi
Cass. civ., sez. VI, 17.09.2013,n. 21148
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI – Incapacità naturale del donante – Prova perpresunzioni – Incapacità intermedia
Accertata la totale incapacità diun soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermediola sussistenza dell’incapacità naturale è assistita da presunzione iuris tantum.
Riferimentinormativi
Codice Civile, art. 428
Codice Civile, art. 775
Codice Civile, art. 2729
Conformi
Cass.civ., sez. II, 3.01.2014, n. 59
Cass. civ., sez. II, 9.08.2011,n. 17130