L’istanza ex art. 210 c.p.c. può trovare accoglimento solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’istante non avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione. Inoltre, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.c., la richiesta di esibizione ex art. 210c.p.c. deve essere formulata in termini specifici. Pertanto, nel caso in cui l’onere della prova incomba integralmente sul correntista non può invocarsi in termini generici l’ordine di esibizione di documenti alla banca ove il correntista non dimostri di aver almeno tentato preventivamente di procurarsi detta documentazione ex art. 119 TUB, riscontrando un’inerzia della banca in tal senso.
Riferimenti normativi
Cod. Proc. Civ. art. 210
Disp.Att. Cod. Proc. Civ. art. 94
- Lgs. 01.09.1993, n. 385, art. 119
Conformi
Cass.Civ. 2014, n. 1484
Cass.Civ. 2013, n. 24188
Cass.Civ. 2010, n. 4375
Cass.Civ. 2010, n. 23120
Cass.Civ. 2003, n. 149
Cass. Civ. 2004, n. 12997
Trib. Reggio Emilia 23.04.2014, n. 650
Trib. Nocera Inferiore 29.01.2013
Trib. Pescara 04.10.2007