L’istanza ex art. 210 c.p.c. può trovare accoglimento solo quando la prova del fatto non sia acquisibile aliunde e l’istante non avrebbe potuto di propria iniziativa acquisire la documentazione in questione. Inoltre, ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.c., la richiesta di esibizione ex art. 210c.p.c. deve essere formulata in termini specifici. Pertanto, nel caso in cui l’onere della prova incomba integralmente sul correntista non può invocarsi in termini generici l’ordine di esibizione di documenti alla banca ove il correntista non dimostri di aver almeno tentato preventivamente di procurarsi detta documentazione ex art. 119 TUB, riscontrando un’inerzia della banca in tal senso.

Riferimenti normativi

Cod. Proc. Civ. art. 210

Disp.Att. Cod. Proc. Civ. art. 94

  1. Lgs. 01.09.1993, n. 385, art. 119

Conformi

Cass.Civ. 2014, n. 1484

Cass.Civ. 2013, n. 24188

Cass.Civ. 2010, n. 4375

Cass.Civ. 2010, n. 23120

Cass.Civ. 2003, n. 149

 

Cass. Civ. 2004, n. 12997

Trib. Reggio Emilia 23.04.2014, n. 650

Trib. Nocera Inferiore 29.01.2013

Trib. Pescara 04.10.2007