La presentazione della denuncia di successione da parte del curatore e la successiva vendita forzosa dei beni immobili ereditari in sede fallimentare costituiscono comportamenti inequivocabilmente idonei a manifestare la volontà di accettazione dell’eredità in luogo dei convenuti falliti.
Riferimenti normativi
Cod. Civ. art. 459
Cod. Civ. art. 475
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art.35