Il termine per la riassunzione del processo interrotto a causa dell’apertura del fallimento di una delle parti ai sensi dell’art. 43, comma 3, L.F., decorre, secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 305 c.p.c., dalla data della conoscenza effettiva e legale che dell’evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione, con la conseguenza che per il curatore del soggetto il cui fallimento ha determinato l’interruzione del processo il termine per la riassunzione decorre dalla data, necessariamente successiva a quella della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, in cui il curatore medesimo ha avuto la conoscenza legale della pendenza dello specifico processo.
Riferimenti normativi
R.D. 16 marzo 1942 n. 267, art. 43, comma 3
Cod. Proc. Civ. art. 305
Conformi
Cass. Civ. 07.03.2013, n. 5650